Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 Art. 6
Il trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennita' ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.
Il trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennita' ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.