Legge 31 ottobre 1965, n. 1245 Art. 1
Ai professori di ruolo incaricati della presidenza e della direzione in istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli Istituti e scuole d'arte, compete, a decorrere dal 1 gennaio 1965, la indennita' di direzione mensile nelle misure rispettivamente previste dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831 . Non e' consentito in alcun caso il cumulo della indennita' di direzione, corrisposta nella misura di cui al precedente comma, con il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.