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Legge 31 ottobre 1965, n. 1244 · Legge 31 ottobre 1965, n. 1244 — Elevazione dei tagli massimi dei titoli per raggruppamento delle cartelle fondiarie

Legge 31 ottobre 1965, n. 1244 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474 , modificato con legge 4 agosto 1955, n. 683 , e' ulteriormente modificato come segue: "Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiarie possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1000, 2000, 4000, 10.000 e 20.000 di esse".