Legge 31 ottobre 1965, n. 1243 Art. 2
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73 , e' sostituito dal seguente: "L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno".
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73 , e' sostituito dal seguente: "L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno".