Legge 29 ottobre 1965, n. 1220 Art. 1
All'Universita' di Perugia e' concesso un contributo annuo di lire 40 milioni, da destinarsi esclusivamente alla sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Istituto di anatomia patologica della detta Universita', per i seguenti scopi: a) promuovere la ricerca sperimentale nel campo dei tumori b) provvedere all'addestramento dei giovani laureati alla pura ricerca scientifica nel campo dei tumori; c) assicurare il regolare funzionamento dei laboratori, la retribuzione del personale e le spese di gestione. Il contributo dovra' essere integralmente impiegato per i fini di cui alle lettere precedenti, senza ritenute di alcun genere da parte dell'Universita'.