Legge 13 ottobre 1965, n. 1188 Art. 2
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) di lire 140.000.000.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) di lire 140.000.000.