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Legge 13 ottobre 1965, n. 1187 · Legge 13 ottobre 1965, n. 1187 — Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa

Legge 13 ottobre 1965, n. 1187 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

All'onere di lire 3.900.000, relativo all'esercizio finanziario 1963-64, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 61 , con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Agli oneri di lire 1.950.000 e di lire 3.900.000 relativi rispettivamente al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e all'anno finanziario 1965, si provvede con corrispondente riduzione dei capitoli n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.