Legge 29 settembre 1965, n. 1117 Art. 1
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504)) . L'imposta dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504)) .