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Legge 4 agosto 1965, n. 1103 · Legge 4 agosto 1965, n. 1103 — Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica

Legge 4 agosto 1965, n. 1103 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

L'istituzione delle scuole di tecnico di radiologia medica e' autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Nelle stesse forme viene approvato il regolamento per le scuole stesse.