Legge 26 luglio 1965, n. 977 Art. 5
Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni per l'anno finanziario 1965 si fara' fronte con corrispondente quota, delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190 , concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.