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Legge 26 luglio 1965, n. 977 · Legge 26 luglio 1965, n. 977 — Riconoscimento dell'istituto internazionale di studi giuridici come Ente di diritto pubblico

Legge 26 luglio 1965, n. 977 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'esercizio finanziario dell'istituto coincide con quello dello Stato. L'assemblea generale dell'Istituto delibera il bilancio di previsione almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio al quale esso si riferisce ed il conto consuntivo dell'esercizio scaduto entro il terzo mese dal termine dell'esercizio stesso. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi sono trasmessi entro un mese dalla loro deliberazione al Ministro per la grazia e giustizia che, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede alla loro approvazione.