Legge 26 luglio 1965, n. 968 Art. 2
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' ad anticipare i fondi occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' ad anticipare i fondi occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1.