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Legge 26 luglio 1965, n. 967 · Legge 26 luglio 1965, n. 967 — Nuove autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e dal Regolamento della C.E.E. n. 17/64 del 5 febbraio 1964

Legge 26 luglio 1965, n. 967 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Le direttive stabilite ai sensi dell' articolo 3, terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 , per l'esercizio 1964-65, sono applicabili anche per le iniziative e gli interventi da attuarsi successivamente al 30 giugno 1965. Le disposizioni di cui all'articolo 40 della citata legge si applicano anche per la ripartizione territoriale delle spese di cui all'articolo 1.