Legge 26 luglio 1965, n. 965 Art. 8
TITOLO I Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza
In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 7 e' dovuta l'indennita' integrativa speciale concessa con l' articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 . Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l' articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , e con gli articoli 1 , 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 . A decorrere dal 1 luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all' articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , e successive modificazioni e' soppressa.