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Legge 26 luglio 1965, n. 965 · Legge 26 luglio 1965, n. 965 — Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

Legge 26 luglio 1965, n. 965 Art. 6

TITOLO I Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza

In KraftAmtlicher Text

Il trattamento diretto di quiescenza risultante dall'applicazione degli articoli 3 e 4, e' riversibile, con riferimento al gruppo dei superstiti compartecipi, in base alle seguenti aliquote: vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 70 per cento; con tre orfani, l'80 per cento; con quattro o piu' orfani, il 90 per cento; orfani soli: un orfano, il 40 per cento; due orfani, il 50 per cento; tre orfani, il 60 per cento; quattro o piu' orfani, il 70 per cento; genitori: il 50 per cento; collaterali: un fratello o una sorella, il 40 per cento; due o piu' fratelli o sorelle, il 50 per cento. Rimangono ferme le norme concernenti la riversibilita' per i casi che diano luogo a pensione di privilegio.