Legge 26 luglio 1965, n. 965 Art. 4
TITOLO I Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza
Il trattamento di quiescenza risultante dall'applicazione dell'articolo 3 in nessun caso puo' essere inferiore a lire 208.000 annue lorde. L'eventuale integrazione e' attribuita alla quota di pensione riguardata dalla lettera b) del comma primo dell'articolo predetta.