Legge 21 luglio 1965, n. 914 Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo, dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 luglio 1965 SARAGAT MORO - JERVOLINO - ANDREOTTI - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE