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Legge 21 luglio 1965, n. 903 · Legge 21 luglio 1965, n. 903 — Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

Legge 21 luglio 1965, n. 903 Art. 8

TITOLO I RIFORMA DEL SISTEMA CAPO I Pensione sociale e Fondo sociale

In KraftAmtlicher Text

Il titolare di piu' pensioni a carico delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1 ha diritto ad una sola pensione sociale. La pensione sociale non spetta: a) ai titolari di pensioni supplementari disciplinate dall' articolo 5 della legge 12 agosto 1962, numero 1338 ; b) ai titolari di piu' pensioni di cui almeno una a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.