Legge 21 luglio 1965, n. 903 Art. 38
TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE
Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio
1965. Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1, vigenti alla data predetta, sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.