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Legge 21 luglio 1965, n. 903 · Legge 21 luglio 1965, n. 903 — Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

Legge 21 luglio 1965, n. 903 Art. 38

TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio

1965. Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1, vigenti alla data predetta, sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.