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Legge 21 luglio 1965, n. 903 · Legge 21 luglio 1965, n. 903 — Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

Legge 21 luglio 1965, n. 903 Art. 30

TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

L'articolo 96 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 , concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 , e' modificato come segue: "Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la condanna sia divenuta definitiva e per Il rimanente periodo della pena, e' fatto a loro favore; in mancanza di moglie o figli minorenni la pensione e' pagata alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento 6 fatto al titolare della pensione".