Legge 21 luglio 1965, n. 903 Art. 23
CAPO III Prestazioni ai superstiti
Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' sostituito dal seguente: "L'indennita' non puo' essere inferiore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600".