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Legge 21 luglio 1965, n. 903 · Legge 21 luglio 1965, n. 903 — Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

Legge 21 luglio 1965, n. 903 Art. 1

TITOLO I RIFORMA DEL SISTEMA CAPO I Pensione sociale e Fondo sociale

In KraftAmtlicher Text

I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5 , dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 , e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo articolo 2, a decorrere dal 1 gennaio 1965. La pensione di cui sopra e' maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre.