Legge 14 luglio 1965, n. 946 Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte, per lire 1 milione mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1965 e per lire 1 milione mediante riduzione del fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, per provvedere ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.