Legge 14 luglio 1965, n. 938 Art. 4
Per le concessioni di cui ai precedenti articoli sono anche computabili i servizi o periodi di comando prestati presso le altre Forze armate dello Stato.
Per le concessioni di cui ai precedenti articoli sono anche computabili i servizi o periodi di comando prestati presso le altre Forze armate dello Stato.