Legge 14 luglio 1965, n. 938 Art. 1
Sono istituite, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, la "medaglia militare al merito di lungo comando" per ufficiali e sottufficiali, e la "croce per anzianita' di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi anzidetti.