Legge 14 luglio 1965, n. 922 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli emendamenti agli articoli 23, 27 e 61 dello Statuto delle Nazioni Unite adottati con la Risoluzione n. 1991 del 17 dicembre 1963 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua XVIII Sessione.