Legge 14 luglio 1965, n. 921 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'articolo 10 dell'Accordo medesimo.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'articolo 10 dell'Accordo medesimo.