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Legge 13 luglio 1965, n. 891 · Legge 13 luglio 1965, n. 891 — Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri

Legge 13 luglio 1965, n. 891 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Le norme da emanare ai termini dei precedenti articoli dovranno avere graduale applicazione in non ma. no di un quadriennio e non potranno comportare alla fine del quadriennio un onere annuo complessivo superiore a lire 9 miliardi. All'onere previsto in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1965 si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190 , concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.