Legge 13 luglio 1965, n. 882 Art. 29
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 900.000 annue si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1905. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. ((5))