Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 47Rimborso agli iscritti dei contributi integrativi versati anteriormente al 1 gennaio 1947 e delle eventuali eccedenze contributive
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE, PENALI E FINALI Capo I. DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI ISCRITTI ALL'EX CASSA NAZIONALE DELLA GENTE DELL'ARIA
I contributi di previdenza integrativa gia' versati alla cessata Cassa nazionale della gente dell'aria, anteriormente al 1 gennaio 1947, ed investiti in buoni postali fruttiferi possono essere rimborsati ai singoli iscritti interessati. Possono essere del pari rimborsati agli iscritti interessati i contributi di previdenza integrativa versati alla Cassa nazionale della gente dell'aria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla parte eventualmente versata in eccedenza al 12,50 per cento della retribuzione stabilita per la previdenza integrativa medesima e gia' assoggettata a contribuzione. Il rimborso di cui ai due commi precedenti e' eseguito su domanda degli iscritti al Fondo e dei loro aventi causa, da presentarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inosservanza del termine di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facolta' di ottenere il rimborso.