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Legge 13 luglio 1965, n. 859 · Legge 13 luglio 1965, n. 859 — Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 45Riconoscimento dei periodi di servizio prestato posteriormente al 31 dicembre 1946

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE, PENALI E FINALI Capo I. DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI ISCRITTI ALL'EX CASSA NAZIONALE DELLA GENTE DELL'ARIA

In KraftAmtlicher Text

Al personale in servizio di cui al precedente articolo 4 che sia gia' stato iscritto alla Cassa nazionale della gente dell'aria dal 1 gennaio 1947 o da data posteriore, e' riconosciuto, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico del Fondo il periodo di servizio prestato presso aziende di navigazione aerea, posteriormente al 31 dicembre 1946, con iscrizione alla citata Cassa e fino alla entrata in vigore della presente legge, purche', durante il periodo stesso, risultino versati in suo favore i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e purche' non abbia ottenuto dalla Cassa medesima la liquidazione dell'accantonamento di propria pertinenza. Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi oggetto di riconoscimento sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale accreditera' il Fondo dell'importo complessivo dei contributi base e integrativi versati dalle aziende per gli interessati medesimi in corrispondenza dei periodi suindicati.