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Legge 13 luglio 1965, n. 859 · Legge 13 luglio 1965, n. 859 — Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 40Trattamento per il personale cessato dal servizio dopo aver compiuto quindici anni di contribuzione

Capo II LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE AL FONDO E LE PRESTAZIONI

In KraftAmtlicher Text

L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver raggiunto il diritto a pensione, e che possa far valere un periodo utile ai fini della pensione stessa di almeno quindici anni, qualora non chieda di continuare volontariamente la contribuzione, resta iscritto al Fondo senza corrispondere i relativi contributi, mantenendo il diritto a conseguire le prestazioni previste per il personale in servizio. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480)) . Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli iscritti che sospendono il versamento del contributo volontario prima di aver conseguito diritto a pensione e dopo aver compiuto un periodo di contribuzione al Fondo di almeno 15 anni.