Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 40Trattamento per il personale cessato dal servizio dopo aver compiuto quindici anni di contribuzione
Capo II LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE AL FONDO E LE PRESTAZIONI
L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver raggiunto il diritto a pensione, e che possa far valere un periodo utile ai fini della pensione stessa di almeno quindici anni, qualora non chieda di continuare volontariamente la contribuzione, resta iscritto al Fondo senza corrispondere i relativi contributi, mantenendo il diritto a conseguire le prestazioni previste per il personale in servizio. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480)) . Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli iscritti che sospendono il versamento del contributo volontario prima di aver conseguito diritto a pensione e dopo aver compiuto un periodo di contribuzione al Fondo di almeno 15 anni.