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Legge 13 luglio 1965, n. 859 · Legge 13 luglio 1965, n. 859 — Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 37Incedibilita', impignorabilita' e insequestrabilita' delle pensioni

CAPO II. LE PRESTAZIONI

In KraftAmtlicher Text

Le pensioni costituite in forza della presente legge non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri, per il pagamento delle diarie relative. Esse sono esenti da pignoramento e sequestro e non possono essere soggette a riduzioni, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha diritto di trattenere sulle prestazioni di cui alla presente legge l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.