Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 13 luglio 1965, n. 859 · Legge 13 luglio 1965, n. 859 — Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 27Sospensione della pensione in caso di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo

CAPO II. LE PRESTAZIONI

In KraftAmtlicher Text

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, il pensionato si rioccupi presso la stessa Societa' dalla quale dipendeva all'atto del collocamento a pensione, oppure presso altra Societa' di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione e' sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione Durante il periodo di rioccupazione, la Societa' e' tenuta a versare i contributi di cui al precedente articolo 14.