Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 13 luglio 1965, n. 859 · Legge 13 luglio 1965, n. 859 — Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 25Determinazione della misura della pensione

CAPO II. LE PRESTAZIONI

In KraftAmtlicher Text

La misura della pensione e' pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. La pensione dell'iscritto non puo' superare la retribuzione pensionabile, ne', qualora debba essere liquidata ai sensi del punto b) e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta. Fermo restando il massimale di cui al precedente comma, la pensione e' aumentata di un ventesimo del suo ammontare per ciascuno dei figli di cui al successivo articolo 32. Il ventesimo supplementare per ciascun figlio spetta anche in aggiunta alla pensione minima di cui allo stesso comma. La pensione annua e' dovuta in tredici quote mensili. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 1997, N. 164)) .