Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 23Periodi utili a pensione
CAPO II. LE PRESTAZIONI
Ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione in favore degli iscritti al Fondo, sono computati utili i periodi: a) per i quali siano stati versati i contributi al Fondo in applicazione dei precedenti articoli 14 e 17; b) riconosciuti in applicazione dei successivi articoli 45 e 46; c) per i quali siano stati versati i contributi volontari ai sensi del successivo articolo 39.