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Legge 13 luglio 1965, n. 845 · Legge 13 luglio 1965, n. 845 — Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 13 luglio 1965, n. 845 Art. 6

TITOLO I Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'articolo 92 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , e' sostituito dal seguente comma: "Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 3ª classe possono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianita' di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e dall'articolo 91, primo comma, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "superiore alla media e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra, piu' grave" .