Legge 5 luglio 1965, n. 833 · Legge 5 luglio 1965, n. 833 — Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonche' proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati Legge 5 luglio 1965, n. 833 Art. 6 In KraftAmtlicher Text L' articolo 4 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , e' abrogato. ← Vorherige · Art. 5 Inhalt Art. 7 · Nächste →