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Legge 5 luglio 1965, n. 833 · Legge 5 luglio 1965, n. 833 — Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonche' proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati

Legge 5 luglio 1965, n. 833 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Nei confronti degli operai ammessi al trattamento di cui all' articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , in data anteriore al 1 luglio 1965, il trattamento stesso viene mantenuto, in aggiunta ai periodi previsti nello stesso articolo, per un ulteriore periodo di sei mesi nelle misure indicate per il quarto trimestre e non oltre il termine del 30 giugno 1966.