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Legge 5 luglio 1965, n. 798 · Legge 5 luglio 1965, n. 798 — Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali

Legge 5 luglio 1965, n. 798 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Ogni anno dall'importo delle entrate previste dal precedente articolo 1, ad eccezione del contributo personale di cui al n. 6 dell'articolo stesso, sono prelevate le somme occorrenti: a) per l'integrazione delle rendite scaturenti dai conti individuali lino al raggiungimento degli importi stabiliti dalla presente legge per le pensioni; b) per l'integrazione del montante orfani a norma dell' articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 ; c) per l'assistenza sia generica che sanitaria; d) per l'accreditamento degli interessi annui del 4,50 per cento ai conti individuali ed alle riserve matematiche; e) per Le spese di gestione della Cassa; f) per la copertura di eventuali disavanzi. Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali fra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali, unitamente ai contributi personali di cui al n. 6 dell'articolo 1, della presente legge.