Legge 3 luglio 1965, n. 933 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela con Annesso e scambi di Note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela con Annesso e scambi di Note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962.