Legge 26 giugno 1965, n. 717 Art. 9Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti
CAPO III Agevolazioni allo sviluppo delle attivita' economiche SEZIONE I. AGEVOLAZIONI ALLE INIZIATIVE AGRICOLE
La Cassa e' autorizzata a costituire, con i criteri e le modalita' fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una societa' finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attivita' agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre societa' di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la societa' finanziaria puo' partecipare, in qualita' di socio, alle cooperative e loro consorzi.