Legge 26 giugno 1965, n. 717 Art. 35Entrata in vigore della legge
CAPO VI Disposizioni finali e transitorie
Le disposizioni legislative vigenti sull'attivita' della Cassa' per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge che avverra' lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.