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Legge 26 giugno 1965, n. 717 · Legge 26 giugno 1965, n. 717 — Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno

Legge 26 giugno 1965, n. 717 Art. 21Programmi di ricerca scientifica applicata

CAPO IV Interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile

In KraftAmtlicher Text

Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, il Comitato interministeriale di cui al terzo comma dell'articolo 1, predispone un programma di potenziamento della ricerca scientifica. I programmi sono realizzati mediante progetti, formula ti con la particolare collaborazione degli Istituti universitari meridionali; l'onere finanziario e' assunto in tutto o in parte dalla Cassa che ne affida l'esecuzione ad enti e istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa provvede mediante convenzione, la cui stipulazione e' subordinata al conforme parere del Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica e, nei limiti delle rispettive competenze, dei Ministri per l'industria e commercio per l'agricoltura e foreste e per la pubblica istruzione La Cassa esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite. Le agevolazioni di cui all'articolo 12 della presente legge possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica e applicata che abbiano sede nei territori indicati nel articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni e rispondano a finalita' di sviluppo delle attivita' produttive dei Mezzogiorno.