Legge 26 maggio 1965, n. 595 Art. 2
I leganti idraulici sopra nominati rispondono alle seguenti definizioni: A. - Cementi: a) Cemento portland. - Per cemento portland si intende il prodotto ottenuto per macinazioni di cliniker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantita' necessaria per regolarizzare il processo di idratazione; b) Cemento pozzolanico. - Per cemento pozzolanico si intende la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantita' di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il processo di idratazione; c) Cemento d'altoforno. - Per cemento d'altoforno si intende la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata di alto forno, con la quantita' di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione. B. - Cemento alluminoso Per cemento alluminoso s'intende il prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati idraulici di calcio. C. - Cementi per sbarramenti di ritenuta Per cementi per sbarramenti di ritenuta, la cui costruzione e' soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1353 , si intendono quei cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari valori minimi di resistenza alla compressione che verranno fissati col decreto ministeriale di cui al successivo articolo 8. D. - Agglomeranti cementizi Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali di cui alla lettera A. Le resistenze minime ed i requisiti chimici degli agglomeranti cementizi saranno stabiliti col decreto ministeriale di cui al successivo articolo 8. E. - Calci idrauliche a) per calce idraulica in zolle si intende il prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile spegnimento; b) per calce idraulica in polvere e per calce eminentemente idraulica, naturali o artificiale si intendono i prodotti ottenuti con la cottura di marmi naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura: c) per calce idraulica artificiale pozzolanica si intende la miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea idratata; d) per calce idraulica, siderurgica si intende la miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno granulata e di calce aerea idratata.