Legge 7 maggio 1965, n. 430 Art. 8
Le Commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , ed art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922 , sono composte: 1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente; 2) da un magistrato di Cassazione; 3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie; 4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe; Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti, scegliendoli fra i magistrati ed i funzionari aventi la medesima qualifica dei titolari. L'ufficio di segreteria e' costituito, secondo le necessita' da uno o piu' funzionari di cancelleria addetti al Ministero.