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Legge 23 aprile 1965, n. 488 · Legge 23 aprile 1965, n. 488 — Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti

Legge 23 aprile 1965, n. 488 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' istituito l'assegno complementare, non riversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue. ((2)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95)) L'assegno complementare e' soggetto alla ritenuta stabilita dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306 , modificato dall' articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993 , nei casi previsti da detto primo comma. L'assegno complementare viene altresi' considerato come parte integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 . L'assegno integrativo temporaneo di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive modificazioni, e' soppresso.

--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 3) che "L'assegno complementare previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , a favore degli invalidi di 1ª categoria con o senza assegni di superinvalidita', e' stabilito nella misura unica di lire 444.000 annue".