Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 23 aprile 1965, n. 488 · Legge 23 aprile 1965, n. 488 — Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti

Legge 23 aprile 1965, n. 488 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306 , e' cosi' modificato: " ((A favore dei titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare che non abbiano, assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª, e di annue lire 48: 000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313)) ".