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Legge 23 aprile 1965, n. 458 · Legge 23 aprile 1965, n. 458 — Attribuzione di personalita' giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili

Legge 23 aprile 1965, n. 458 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanita', ed e' composto di: un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero della sanita'; tre soci designati dall'assemblea generale. A parita' di voti e' determinante il voto del presidente. Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria. I sindaci non possono essere confermati piu' di due volte e partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato centrale.