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Legge 23 aprile 1965, n. 458 · Legge 23 aprile 1965, n. 458 — Attribuzione di personalita' giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili

Legge 23 aprile 1965, n. 458 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

I delegati di cui all'art. 6 e i componenti dei Consigli provinciali di cui al precedente articolo sono eletti a maggioranza assoluta dai soci residenti nella Provincia riuniti in assemblea provinciale. Per la validita' delle votazioni, in prima convocazione, occorre la partecipazione di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione, da tenersi dopo 24 ore, la votazione e' valida con la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci. E' ammessa la votazione per delega. Ogni socio non puo' portare piu' di una delega.